3.A. Sindacalista, organizzatore – il ruolo
3.A.0. Introduzione
Se la vostra risposta alla domanda: «sono in presenza di una
TNC?» è «Si!», Il dirigente nazionale e/o locale (per esempio Fabi/Filcams/Handels…) dovrà verificare: |
3.A.a. I controlli da svolgere
Dove si trovano gli uffici centrali
della TNC? La TNC copre più di un’industria? Quali nazioni sono influenzate
dalla TNC? Qual è il numero di dipendenti in
ciascuna nazione? I licenziamenti collettivi
riguardano più di un tema relativo ai CAE? La trasformazione in SE è stata
comunicata agli altri territori e nazioni? ------------ Come fare?: Chiedere ai lavoratori e delegati Chiedere al livello nazionale Consultare il DB di ETUI Chiedere a Google!!! Spesso il delegato CAE non è un
dirigente sindacale, e pertanto trova difficile adattarsi agli “strumenti del
mestiere”; deve essere organizzato il coordinamento, la formazione e il
coinvolgimento nelle attività per i delegati delle strutture sindacali
territoriali e settoriali. In aggiunta, dovrà essere a
conoscenza della: struttura e del funzionamento delle Federazioni Sindacali
Europee. Organizzare periodicamente momenti di discussione collettiva e
di scambio di esperienze tra delegati delle TNC e dei CAE di vari gruppi,
momenti che dovrebbero essere organizzati dai sindacati nazionali, con
obiettivi formativi, per promuovere il senso di appartenenza a un sindacato
nazionale (e indirettamente europeo) sul quale contare quando si svolgono le
attività di rappresentanza internazionale dei lavoratori. |
3.A.b. Controlli legali da svolgere
Da verificare:
-
Direttive europee applicabili
-
leggi nazionali di riferimento CAE/TNC
-
eventuali accordi firmati dai comitati di dialogo sociale durante il dialogo
sociale settoriale/decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998,
che crea i comitati di dialogo sociale settoriale per promuovere il dialogo
tra le parti sociali a livello europeo.
-
Accordo di creazione del CAE (E dei CAE che seguono)
-
l’esistenza di un “gruppo” (vedere articolo 2 l. b e c)
-
L’esistenza di un’impresa controllante Ai fini della Direttiva 2009/38,
“impresa controllante” significa un’impresa che può esercitare un’influenza
dominante su un’altra impresa (impresa controllata) in virtù, per esempio,
della proprietà, della partecipazione finanziaria, o delle regole che la
governano. L’abilità di esercitare
un’influenza dominante sarà data per scontata senza necessità di dimostrare
il contrario, quando un’impresa, in relazione a un’altra impresa, in maniera
diretta o indiretta: (a)
Detiene
la maggioranza delle azioni dell’impresa (b)
Controlla
una maggioranza dei voti allegati a quella impresa O (c)
Può
nominare oltre metà dei membri degli organi amministrativi, di management o
di supervisione di quell’azienda. Per questo scopo, i diritti di
un’impresa controllante rispetto al voto e alle nomine includerà i diritti di
qualunque altra impresa controllata e quelli di qualunque persona o organo
che ne fa le veci ma a nome dell’impresa controllante o di qualunque altra
impresa controllata. A prescindere da quanto detto sopra, un’impresa non sarà
considerata un’impresa controllante rispetto a un’altra impresa che detiene
possedimenti laddove la ex impresa è un’azienda a cui si fa riferimento
nell’articolo 3(5) della Direttiva 2009/38 o del Regolamento del Consiglio
(CE) n.139/2004 del 20 gennaio 2004 sul controllo o la concentrazione di
imprese. La legge applicabile per determinare se un’impresa è controllante
sarà la legge degli Stati membri che governa quell’impresa. Laddove la legge che
governa l’impresa non è quella di uno Stato membro, la legge applicabile sarà
quella di uno Stato membro all’interno del quale si trova il rappresentante
dell’impresa o, in assenza di tale rappresentante, il management centrale del
gruppo di imprese che impiega il più alto numero di lavoratori. |
3.A.c. Cosa vogliamo sapere
Vedere 2.2.c
Contabilità aziendale: uso del manuale Siamo un gruppo multinazionale: cosa
dobbiamo sapere? 1.
concetto di gruppo 2.
nozione di controllo 3.
che tipo di gruppo? Natura e tipologia del
gruppo E’ utile avere: una conoscenza generale della contabilità
aziendale, dell’analisi dei dati significativi e degli strumenti per una
prima valutazione del gruppo. Vedere 5.3. Glossario allegato:
contabilità aziendale In particolare B/C |
3.A.d. Comunicazioni scritte e social media
Le
comunicazioni scritte con altri membri CAE (o dei CAE che sono seguiti) Social
media utilizzabili |